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Sez. U, Sentenza n. 9132 del 04/11/1994 (Rv. 488395 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Ingegneri impiegati di enti pubblici (Regione) - Attività professionali svolte in favore di ente diverso da quello di appartenenza - Diritto al compenso - Riduzione da un terzo alla metà ex art. 62 R.D. n. 2537 del 1925 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1994-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488395-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

L'art. 62 del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto (R.D. n. 2537 del 1925), relativo all'esercizio della libera professione da parte dei predetti professionisti impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato e degli altri enti territoriali (valevole, quindi, anche per i dipendenti delle Regioni, a seguito dell'attuazione delle autonomie regionali, sopravvenuta all'indicata norma) - nel prevedere il diritto al compenso di tali attività sulla base delle tariffe professionali, con una riduzione da un terzo alla metà (la cui applicazione, nell'ambito dei predetti limiti, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito) nel caso in cui le prestazioni siano rese ad enti pubblici o a enti esercenti finalità di pubblico interesse - pone una regola di portata generale, applicabile non soltanto alle prestazioni richieste dall'ente di appartenenza (nella specie, Regione), ma anche per quelle svolte in favore di amministrazioni diverse da questa (quale, nell'ipotesi, l'Università degli studi).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 62 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)