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Sez. 2, Sentenza n. 738 del 20/01/2003 (Rv. 559867 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Ingegneri impiegati dello Stato (nella specie, insegnanti) - Prestazioni in favore di enti pubblici - Compenso - Riduzione ex art. 62 R.D. n. 2537 del 1925 - Legittimità - Fattispecie in tema di incarichi ad insegnanti di scuola secondaria.
Stato
decisa il 2003-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559867-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

L'art.62 del regolamento delle professioni di ingegnere e di architetto (R.D. n.2537 del 1925) - relativo all'esercizio della libera professione da parte dei predetti che siano anche impiegati dello Stato -, nel prevedere il diritto al compenso per l'attività prestata sulla base delle tariffe professionali, con la riduzione da un terzo alla metà per il caso di prestazioni compiute per gli enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse, detta una regola di carattere generale, che trova applicazione anche per prestazioni realizzate in favore di amministrazioni diverse da quelle di appartenenza ed indipendentemente da quale soggetto od organo, a ciò abilitato per legge, abbia effettuato la liquidazione, senza che spieghi, all'uopo, influenza, la circostanza che l'autorizzazione sia data per lo specifico incarico o in via generale (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, nella specie, ritenuto che l'art.62 trovasse applicazione anche con riferimento ai professori di scuola media, benché questi abbiano facoltà di accettare incarichi professionali esterni sulla base di un'autorizzazione concessa dal preside o dal direttore didattico in via generale). (Cfr. Cons. Stato, parere n.503/1994, secondo cui la riduzione "de qua" non troverebbe applicazione per i professori di scuola secondaria).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1925 num. 2537 art. 62 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)