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Sez. U, Sentenza n. 509 del 27/07/1999 (Rv. 529020 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Individuazione della giurisdizione competente - Criterio del petitum sostanziale - Controlli di staticità di edifici terremotati da parte di ingegneri docenti in istituti di istruzione secondaria - Prestazioni professionali a favore della pubblica amministrazione - Domande relative alla misura del compenso - Posizioni soggettive relative a diritti - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario - Deduzione nella domanda della impugnazione del provvedimento amministrativo prevedente una compenso ridotto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529020-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In base al principio della rilevanza del "petitum" sostanziale - determinato dalla relazione tra "petitum" e causa petendi - ai fini della discriminazione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, deve ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario riguardo all'azione con cui ingegneri docenti in istituti di istruzione secondaria, incaricati dal Commissario di governo di verifiche della staticità di immobili danneggiati dal terremoto verificatosi in Campania nel novembre 1980, abbiano contestato la determinazione dei loro compensi nella misura del cinquanta per cento di quello stabilito per i liberi professionisti, poiché oggetto reale del giudizio è la liquidazione di compensi professionali - cioè una questione relativa a diritti soggettivi e non ad esercizio di discrezionalità amministrativa e a posizioni di interesse legittimo -, anche se formalmente sia stata impugnata l'ordinanza commissariale che prevedeva la riduzione del compenso. Nè rileva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo relativa ai rapporti di pubblico impiego, in mancanza della necessaria correlazione tra le prestazioni effettuate e le finalità istituzionali dell'ente pubblico datore di lavoro, e quindi di una relazione diretta immediata tra rapporto di pubblico impiego e la pretesa dedotta in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 15/11/1973 num. 734 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)