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Sez. 2, Sentenza n. 3352 del 28/07/1977 (Rv. 386889 - 01)

SOCIETA - COSTITUITE OD OPERANTI ALL'ESTERO - SOCIETA ESTERE CON SEDE NEL TERRITORIO DELLO STATO - TIPO DIVERSO DA QUELLE NAZIONALI - SOCIETA FIDUCIARIE DEL LIECHTENSTEIN - ANSTALT - SOCIETA DI CAPITALI COSTITUITE DA UNA SOLA PERSONA FISICA - PERSONA GIURIDICA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO - CONFIGURABILITA - ATTIVITA SVOLTA IN ITALIA - OBBLIGAZIONI SOCIALI - RESPONSABILITA ILLIMITATA DEL SOCIO UNICO.*
Stato
decisa il 1977-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386889-01

SOCIETA - COSTITUITE OD OPERANTI ALL'ESTERO - SOCIETA ESTERE CON SEDE NEL TERRITORIO DELLO STATO - TIPO DIVERSO DA QUELLE NAZIONALI - SOCIETA FIDUCIARIE DEL LIECHTENSTEIN - ANSTALT - SOCIETA DI CAPITALI COSTITUITE DA UNA SOLA PERSONA FISICA - PERSONA GIURIDICA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO - CONFIGURABILITA - ATTIVITA SVOLTA IN ITALIA - OBBLIGAZIONI SOCIALI - RESPONSABILITA ILLIMITATA DEL SOCIO UNICO.*

L'Anstalt e le societa fiduciarie del Liechtenstein, ossia le societa di capitali che, secondo le leggi possono essere costituite da una sola persona fisica, possono essere considerate come persona giuridica nell'ordinamento italiano sia perche, ai sensi dell'art 16 disp prel cod civ, l'ente che, costituito in Italia, non potrebbe conseguire la personalita giuridica, puo, se costituito in uno stato estero ove gli sia attribuita detta personalita, vederla riconosciuta in Italia purche sia rispettata la condizione di reciprocita (cio che si verifica nella fattispecie, valendo nel Liechtenstein il trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923, riconoscente la liberta di stabilimento nei rispettivi territori delle societa costituite o autorizzate secondo la legge degli stati stipulanti); sia perche l'atto di riconoscimento della personalita giuridica dell'Anstalt e delle societa fiduciarie, anche se contrasta con la norma inderogabile di cui all'art 2332 cod civ, secondo cui la Mancanza di pluralita dei soci fondatori e causa di nullita dell'atto costitutivo della societa per azioni, non puo ritenersi contrario all'ordine pubblico. Peraltro, per l'attivita svolta in Italia si applicano all'Anstalt le norme di diritto interno, tra cui l'art 2362 cod civ, onde per le obbligazioni sociali risponde illimitatamente il socio unico.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2332, Cod. Civ. art. 2362, Cod. Civ. art. 2470, Cod. Civ. art. 2507, Preleggi art. 16, Preleggi art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)