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Sez. 1, Sentenza n. 198 del 21/01/1985 (Rv. 438421 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - TRATTAMENTO DELLO STRANIERO - ANSTALT COSTITUITO NEL LIECHTENSTEIN - PERSONALITÀ GIURIDICA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO - RICONOSCIMENTO - CONTRARIETÀ AI PRINCIPI DI ORDINE PUBBLICO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438421-01

FONTI DEL DIRITTO - TRATTAMENTO DELLO STRANIERO - ANSTALT COSTITUITO NEL LIECHTENSTEIN - PERSONALITÀ GIURIDICA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO - RICONOSCIMENTO - CONTRARIETÀ AI PRINCIPI DI ORDINE PUBBLICO - ESCLUSIONE.*

L'Anstalt del Liechtenstein, in quanto persona giuridica nello ordinamento di origine, è tale anche per l'ordinamento italiano, in forza del principio di diritto internazionale, recepito dallo ordinamento italiano (artt. 16 e 17, disp. Sulla legge in generale; art. 2507 cod. civ.; art. 1 conv. Bruxelles, 28 febbraio 1968) secondo cui la personalità giuridica è attribuita ad un ente dalla legge nazionale; né l'operatività del suddetto principio può ritenersi, nel caso concreto, in contrasto con i principi di ordine pubblico (internazionale) richiamato dall'art. 31 disp. Prel. Cod. civ., per il fatto che l'Anstalt possa essere costituita, secondo la legge nazionale, da un solo fondatore, riconoscendo anche l'ordinamento italiano la possibilità di strutture organizzative unipersonali sia pure in fase successiva alla Costituzione. (V 2414/80, mass nn 406129e 406128; (V 3352/77, mass n 386889).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2362, Cod. Civ. art. 2507, Preleggi art. 16, Preleggi art. 17, Preleggi art. 31, Tratt. Internaz. 28/02/1968 num. 1, Legge 28/01/1971 num. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)