Sez. 1, Sentenza n. 2414 del 14/04/1980 (Rv. 406129 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - TRATTAMENTO DELLO STRANIERO - ANSTALTEN COSTITUITE NEL LIECHTENSTEIN - CONTRARIETA AI PRINCIPI DI ORDINE PUBBLICO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
FONTI DEL DIRITTO - TRATTAMENTO DELLO STRANIERO - ANSTALTEN COSTITUITE NEL LIECHTENSTEIN - CONTRARIETA AI PRINCIPI DI ORDINE PUBBLICO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
I peculiari aspetti della disciplina delle anstalten - quali la indeterminatezza degli scopi, la duttilita della regolamentazione interna, la segretezza riguardo alla persona del fondatore, le facilitazioni di vario genere per gli stranieri, la facilita dei trasferimenti dei diritti sulle quote, la possibilita di realizzare un'impresa individuale personificata con la conseguente responsabilita limitata del suo titolare - non contrastano con i principi di ordine pubblico (internazionale), cui si richiama l'art 31 disp prel cod civ, i quali attengono a quei principi generali che sono espressione di un'esigenza cosi fondamentale da esprimere le condizioni necessarie per l'esistenza stessa della societa, secondo il momento storico in cui essi sono chiamati ad operare, con la conseguenza che le anstalten, essendo persona giuridica secondo l'ordinamento d'origine - principato del Liechtenstein - (art 106 in relazione all'art 534 pgr codice delle persone), hanno identica personalita nell'ordinamento italiano in forza del riconoscimento automatico ex art 16 disp prel cod civ. (V 3352/77, mass n 386889; (V 3881/69, mass n 344260; (V 818/62; (V 3399/55).*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)