Sez. L, Sentenza n. 2772 del 07/05/1984 (Rv. 434819 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - NORMATIVA EX ART. 139, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - NORMATIVA EX ART. 139, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Il disposto del secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ. - per il quale, se il destinatario non viene trovato in uno dei luoghi menzionati al primo comma dello stesso articolo, "l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace" - trova applicazione anche nell'ipotesi di notificazione presso il domiciliatario (art. 141 cod. proc. civ.). (V 90/80, mass n 403464; (V 5620/79, mass n 402219; (V 1168/72, mass n 357623).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)