Sez. 1, Sentenza n. 1758 del 28/01/2008 (Rv. 601443 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Mantenimento dei figli - Contribuzione pro quota alle spese straordinarie - Mancato adempimento da parte dell'obbligato - Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Ulteriore intervento del giudice - Necessità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
In materia di assegno di mantenimento, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinchè accerti l' effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)