Sez. L, Sentenza n. 9373 del 17/12/1987 (Rv. 456528 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA NEL CORSO DEL RAPPORTO - CONDIZIONE - STABILITÀ - ESTREMI - INSUSCETTIBILITÀ DELLA ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DELLA SENTENZA DI REINTEGRAZIONE E MANCATA PREVISIONE CONTRATTUALE DELLE IPOTESI DI GIUSTIFICATO MOTIVO O DI GIUSTA CAUSA - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA NEL CORSO DEL RAPPORTO - CONDIZIONE - STABILITÀ - ESTREMI - INSUSCETTIBILITÀ DELLA ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DELLA SENTENZA DI REINTEGRAZIONE E MANCATA PREVISIONE CONTRATTUALE DELLE IPOTESI DI GIUSTIFICATO MOTIVO O DI GIUSTA CAUSA - IRRILEVANZA.*
La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ. decorre per i crediti retributivi anche in corso del rapporto di lavoro subordinato, quando questo, in ordine alla disciplina dei licenziamenti, sia soggetto all'applicazione della legge 15 luglio 1966 n. 604 e dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, non rilevando - contro il regime di stabilità di un siffatto rapporto, derivante dall'operatività di dette leggi - che l'eventuale sentenza di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro sia ritenuta insuscettibile di esecuzione forzata in Forma specifica, e neppure che le ipotesi di giustificato motivo di recesso (come quelle di giusta causa) non siano specificate dalla contrattazione collettiva, posto che il necessario accertamento, che il giudice deve compiere, esclude ogni arbitrio del datore di lavoro. (V 748/87, mass n 450440; (V 5906/84, mass n 437551).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)