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Sez. L, Sentenza n. 5878 del 17/11/1984 (Rv. 437551 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE PRIVATE - FATTISPECIE - APPOSIZIONE DI UN TERMINE ALLA DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437551-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE PRIVATE - FATTISPECIE - APPOSIZIONE DI UN TERMINE ALLA DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il rapporto di lavoro in virtù del quale un insegnante abbia prestato in vari anni la propria opera alle dipendenze dell'opera diocesana di assistenza di Catania, che non è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, nelle scuole parificate da essa gestite, ha natura privatistica e deve ritenersi a tempo indeterminato, poiché l'insegnamento nelle scuole private - siano o no parificate - non rientra in alcuna delle ipotesi eccezionali in cui la legge 18 aprile 1962 n. 230 consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, restando irrilevante, ai fini dell'esclusione della natura a tempo indeterminato dello anzidetto rapporto, la previsione dell'autorizzazione, di anno in anno, da parte del provveditore agli studi. (V 4452/80, mass n 408329; (V 4430/80, mass n 408309; (V 3872/78, mass n 393453).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)