Sez. L, Sentenza n. 748 del 27/01/1987 (Rv. 450440 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - STABILITÀ DEL RAPPORTO - REQUISITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - STABILITÀ DEL RAPPORTO - REQUISITI.*
Il rapporto di lavoro deve ritenersi stabile - con la conseguente decorrenza anche in costanza di esso della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro - quando sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Ciò si verifica quando il rapporto sia soggetto alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali ed in particolare alla disposizione dettata dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, non rilevando al riguardo né che la legge o la contrattazione collettiva non specifichino con una elencazione tassativa i casi di giustificato motivo di licenziamento né che l'eventuale sentenza di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato non sia suscettibile di esecuzione forzata. (V 415/85, mass n 438628; (V 5906/84, mass n 437571).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)