Sez. 6, Sentenza n. 3179 del 24/11/1982 Ud. (dep. 13/12/1982) Rv. 156608 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ESIGENZE PROCESSUALI E DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - CONCESSIONE - CONDIZIONE: ASSENZA DI ENTRAMBE LE ESIGENZE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ESIGENZE PROCESSUALI E DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - CONCESSIONE - CONDIZIONE: ASSENZA DI ENTRAMBE LE ESIGENZE.*
Il giudice nel decidere circa la concessione della libertà provvisoria deve valutare due distinte esigenze: l'una consistente nell'assenza di ragioni processuali ostative (necessità di evitare l'inquinamento delle prove ed assicurare la presenza dell'imputato al dibattimento), l'altra rappresentata dalla insussistenza della probabilità, in relazione alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato, che questi lasciato libero possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze della tutela della collettività. Il beneficio è precluso dal giudizio negativo anche di uno solo degli elementi di cui sopra, mentre per la sua concessione è richiesta una valutazione positiva di entrambi. (Conf mass n 153119, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)