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Sez. L, Sentenza n. 488 del 13/01/2009 (Rv. 606375 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Illegittima mancata assunzione da parte del datore di lavoro destinatario dell'avviamento - Risarcimento del danno - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 2009-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606375-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

In materia di assunzione obbligatoria, in caso di illegittimo rifiuto di assunzione, il lavoratore ha diritto all'integrale risarcimento dei danni derivanti dal comportamento del datore di lavoro, la cui quantificazione, trattandosi di responsabilità contrattuale, va effettuata ai sensi degli artt. 1226 e 1227 cod. civ. in misura pari alle retribuzioni mensili spettanti in caso di assunzione fino alla pronuncia di secondo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)