Sez. L, Sentenza n. 5766 del 20/04/2002 (Rv. 553899 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Illegittima mancata assunzione da parte del datore di lavoro destinatario dell'avviamento - Risarcimento del danno - Liquidazione - Criteri - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
Nella materia delle assunzioni obbligatorie, in caso di illegittimo rifiuto di assunzione il danno da liquidare ex artt. 1226 e 1227 cod. civ. in misura pari alle retribuzioni mensili spettanti in caso di assunzione - e non nella minor misura liquidabile per la cd. perdita di "chances" - deve essere delimitato temporalmente nell'ambito della pronuncia di secondo grado, in quanto per il periodo successivo alla stessa pronuncia manca il requisito dell'attualità e della certezza della proiezione nel futuro dell'evento lesivo rappresentato dal perdurante stato di disoccupazione, dovendosi, per questo aspetto ulteriore, valutare adeguatamente quanta parte di pregiudizio si sarebbe potuta evitare ricercando con l'ordinaria diligenza un'altra occupazione, non essendo possibile al giudice del merito procedere ad una liquidazione equitativa del danno, dal momento che il lavoratore ha diritto all'integrale risarcimento del mancato guadagno nella misura suindicata. (Fattispecie relativa ad illegittima mancata assunzione di un centralinista non vedente da parte di un consorzio di bonifica).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 29/03/1985 num. 113 art. 3, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 1, Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)