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Sez. 3, Sentenza n. 15323 del 14/10/2003 (Rv. 567441 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Rappresentanza processuale del figlio minore - Raggiungimento della maggiore età nel corso del giudizio di primo grado - Perdita della capacità di stare in giudizio da parte del genitore - Appello proposto da quest'ultimo - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2003-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567441-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ

Il principio per il quale il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. produce l'interruzione del procedimento solo se il procuratore della parte cui si riferisce l'evento interruttivo lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, operando in mancanza il principio della ultrattività della procura "ad litem", non è applicabile al caso in cui la procura, originariamente rilasciata dal genitore in rappresentanza del figlio minore che, nelle more, abbia raggiunto la maggiore età, non sia valida anche per l'ulteriore grado del processo, essendosi il rappresentante legale limitato (come nella specie) a conferire al difensore mandato per la sola fase processuale dinanzi al giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)