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Sez. 1, Sentenza n. 4736 del 24/07/1986 (Rv. 447440 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - QUESTIONE RELATIVA - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447440-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - QUESTIONE RELATIVA - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*

A differenza della legitimatio ad causam, intesa, sotto il profilo strettamente processuale, come il potere di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o sfavorevole che può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, la questione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito della lite, di talché può costituire oggetto, in Sede di Cassazione, soltanto del normale controllo di legittimità. Con la conseguenza che l'accertamento del giudice del merito sulla titolarità - attiva o passiva - del rapporto sostanziale in contesa si risolve in un giudizio di fatto insindacabile, nella detta Sede, se immune da vizi logici e giuridici. (V 5543/85, mass n 442744; (V 796/85, mass n 438992; (Conf 564/83, mass n 425336; (Conf 168/80, mass n 403559; (Conf 4606/79, mass n 401121; (Conf 1344/79, mass n 397614).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)