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Sez. 4, Sentenza n. 12222 del 19/06/2006 Ud. (dep. 23/03/2007) Rv. 236184 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE | Rigetto da parte del giudice - Ammissibilità - Conseguenze - Nullità del procedimento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236184-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE

In caso di richiesta di giudizio abbreviato, la decisione di rigetto da parte del giudice, anche se erronea, non determina alcuna nullità della fase processuale o del provvedimento che la definisce, ma legittima l'interessato a riproporre la richiesta circa l'adozione del rito speciale nelle successive fasi processuali, anche al fine di vedersi riconosciuta la relativa diminuente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)