Sez. 6, Sentenza n. 34260 del 20/09/2002 Cc. (dep. 11/10/2002) Rv. 222428 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI | Giudizio abbreviato transitorio - Ordinanza di rigetto della richiesta incondizionata di rito abbreviato - Atto abnorme - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI
È illegittimo, ma non abnorme, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento (ex art. 4-ter D.L. n.82 del 2000 conv. con modif. nella legge 5 giugno 2000, n. 144) rigetti la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato, poiché tale provvedimento non si colloca al di fuori del sistema organico della legge processuale né determina l'impossibilità di neutralizzarne l'efficacia, posto che detta illegittimità può essere dedotta in sede di impugnazione della decisione di merito (art. 586 cod. proc. pen.) senza dare luogo ad alcuna stasi processuale, e ciò diversamente da quanto si sarebbe verificato ove una decisione di analogo contenuto fosse stata invece adottata dal giudice dell'udienza preliminare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 441 CORTE COST., Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/06/2000 num. 144 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)