Sez. 2, Sentenza n. 1541 del 27/02/1996 (Rv. 496057 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO | Configurabilità - Limiti - Penale per inadempimento e penale per ritardo - Cumulo - Ammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO
L'art. 1383 cod. civ. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che le parti possano, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, convenire, secondo la previsione dell'art. 1382 cod. civ., una penale sia per l'ipotesi di inadempimento sia per l'ipotesi di ritardo nell'adempimento, e quindi contemplare per lo stesso rapporto due diverse penali, anche cumulativamente tra loro per tali due ipotesi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1383
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)