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Sez. L, Sentenza n. 665 del 01/02/1990 (Rv. 465093 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITÀ DI RETRIBUZIONE - VIOLAZIONE DA PARTE DI CLAUSOLA DI CONTRATTI COLLETTIVI - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1990-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465093-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITÀ DI RETRIBUZIONE - VIOLAZIONE DA PARTE DI CLAUSOLA DI CONTRATTI COLLETTIVI - POTERI DEL GIUDICE.*

Ove sia accertato che una clausola del contratto collettivo preveda un trattamento retributivo per dipendenti di sesso femminile inferiore rispetto a quello riconosciuto a dipendenti di sesso maschile e quindi introduca un'illegittima discriminazione, il giudice del merito non può procedere immediatamente a dichiarare la nullità dell'intero contratto per poi fare diretta applicazione dell'art. 36 cost. Al fine di determinare la retribuzione spettante al personale suddetto, ma - in osservanza della disciplina della nullità parziale posta dall'art. 1419 cod. civ., applicabile anche in caso di contratto collettivo - deve prima verificare se le parti sociali contraenti avrebbero egualmente, o non avrebbero affatto, concluso il contratto senza la clausola inficiata da nullità con la conseguenza, nella prima ipotesi, di attribuire al personale femminile lo stesso trattamento economico del personale maschile, salva sempre la possibilità di verificare la conformità di questo ultimo ai canoni di sufficienza e proporzionalità sanciti dall'art. 36 cit.. (V 5675/87, mass n 454124; (V 1436/85, mass n 439470).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)