Sez. 1, Sentenza n. 40518 del 20/10/2016 Cc. (dep. 06/09/2017) Rv. 270968 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca e sequestro - Termini di efficacia - Rinvio del procedimento richiesto dal proposto o dal suo difensore - Sospensione - Legittimità - Limitazione ai casi di impedimento della parte privata - Esclusione - Ragioni - Procedimento nei confronti di più persone - Estensione dell'effetto sospensivo a tutti i proposti - Condizioni - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il rinvio del procedimento richiesto dal proposto o dal suo difensore è idoneo a determinare la sospensione dei termini di efficacia del provvedimento di sequestro o di confisca, senza che, per escluderla, sia discriminante il motivo dell'istanza, giacché - a norma dell'art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., le cui disposizioni si applicano, "in quanto compatibili", anche al procedimento di prevenzione in forza del richiamo alle "cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare" contenuto negli artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - la limitazione dell'effetto sospensivo al solo caso di impedimento della parte privata non è prevista in via esclusiva; né, in caso di procedimento nei confronti di più soggetti, ai fini della produzione dell'effetto sospensivo, è necessario che l'istanza sia formulata da tutti gli interessati, essendo sufficienti l'adesione anche implicita o la non opposizione delle parti che non l'hanno avanzata. (Fattispecie relativa a rinvio d'udienza richiesto dal difensore di uno dei proposti, in attesa del deposito delle motivazioni di una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione su una questione ritenuta rilevante per la decisione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 22 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)