Sez. 3, Sentenza n. 1486 del 03/12/2013 Cc. (dep. 15/01/2014) Rv. 258297 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Interventi in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Natura - Interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire - Ragioni - Conseguenze - Applicabilità della previsione di cui all'art. 34, comma secondo ter, d.P.R. n. 380 del 2001 - Esclusione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di reati edilizi, si considerano in ogni caso eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire gli interventi che ricadono in zona paesaggisticamente vincolata, atteso il disposto dell'art. 32, comma terzo, del d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente inapplicabilità della previsione di cui all'art. 34, comma secondo ter, del d.P.R. n. 380 del 2001, come introdotto dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 32, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 34, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 136 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 142, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)