Sez. 1, Sentenza n. 6543 del 18/12/1980 (Rv. 410331 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE CENTRALE TRIBUTARIA - DECISIONE - IMPUGNAZIONE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE CENTRALE TRIBUTARIA - DECISIONE - IMPUGNAZIONE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA.*
L'art 327, secondo comma, cod proc civ, secondo cui l'impugnazione non puo essere piu proposta dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, si applica anche al ricorso per Cassazione contro le decisioni dei giudici speciali, purche il sistema proprio di esse preveda forme di pubblicita analoghe a quelle che il codice di procedura civile stabilisce per le sentenze dei giudici ordinari. Pertanto, detta norma trova applicazione nei riguardi delle decisioni della commissione centrale tributaria in quanto queste, a norma dell'art 38 del DPR 26 ottobre 1972, n 636, sono pubblicate mediante il deposito nella segreteria della commissione, cui segue la notificazione del dispositivo alla parte, a cura della segreteria stessa. (V 4914/80, mass n 408760; (V 4874/80, mass n 408698; (V 4845/80, mass n 408673; (V 1718/80, mass n 405329; (Conf 4373/79, mass n 400893; (Conf 1040/79, mass n 397233; (Conf 351/79, mass n 339648).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)