Sez. 1, Sentenza n. 4845 del 28/07/1980 (Rv. 408673 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINE - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - DALLA PUBBLICAZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE TRIBUTARIA - APPLICABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINE - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - DALLA PUBBLICAZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE TRIBUTARIA - APPLICABILITA.*
Il termine annuale di decadenza ex art 327 cod proc civ trova applicazione anche al ricorso per Cassazione contro le decisioni della commissione tributaria centrale, che, in Mancanza di una disciplina specifica nel DPR 26 ottobre 1972, n 636, recante la disciplina del contenzioso tributario, e soggetto alla normativa del codice di procedura civile: ne consegue che, decorso il predetto termine di decadenza dalla pubblicazione della decisione mediante deposito in segreteria, il ricorso e inammissibile, indipendentemente dalla tardiva (o dalla mancata) comunicazione del dispositivo della decisione impugnata al contribuente. (Conf 1718/80, mass n 405329; (Conf 698/80, mass n 404129; (Conf 75/80, mass n 403447; (Conf 5286/79, mass n 401881; (Conf 4373/79, mass n 400893; (Conf 1040/79, mass n 397233).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)