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Sez. 2, Sentenza n. 1932 del 10/10/1970 (Rv. 347950 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - CRITERIO DELLA QUALIFICA CONVENZIONALE - PREVALENZA RISPETTO ALLE MANSIONI (INFERIORI) EFFETTIVAMENTE ESERCITATE.*
Stato
decisa il 1970-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347950-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - CRITERIO DELLA QUALIFICA CONVENZIONALE - PREVALENZA RISPETTO ALLE MANSIONI (INFERIORI) EFFETTIVAMENTE ESERCITATE.*

L'attribuzione al lavoratore di una o di un'altra qualifica dipende solo dalla concreta ed effettiva attivita lavorativa esplicata dal dipendente in attuazione delle direttive dell'imprenditore. Il relativo accertamento del giudice di merito e insindacabile in Sede di legittimita, se congruamente motivato. In base al cd 'criterio della qualifica convenzionalè, ove sia stata attribuita convenzionalmente al dipendente una qualifica superiore rispetto alle mansioni effettivamente in concreto esercitate, deve riconoscersi, ad ogni effetto, Rilevanza giuridica alla qualifica superiore. (nella specie e stato negato il diritto al compenso per lavoro straordinario al dipendente considerandosi che, oltre ad essere stata insindacabilmente accertata dal giudice di merito la rispondenza delle mansioni da lui svolte ad una qualifica rientrante nella superiore categoria del personale direttivo, esente da limiti di orario, in tale categoria egli risultava inquadrato per la qualifica riconosciutagli e da lui esplicitamente ammessa).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)