Sez. L, Sentenza n. 2969 del 13/05/1982 (Rv. 420874 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - ACCERTAMENTO - FUNZIONE - CONFERIMENTO DI QUALIFICA SUPERIORE - SUSSISTENZA DI QUEST'ULTIMA - ACCERTAMENTO DELLE MANSIONI SUPERIORI - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - ACCERTAMENTO - FUNZIONE - CONFERIMENTO DI QUALIFICA SUPERIORE - SUSSISTENZA DI QUEST'ULTIMA - ACCERTAMENTO DELLE MANSIONI SUPERIORI - IRRILEVANZA.*
Alla stregua del disposto dell'art. 2103 cod. civ., nel testo novellato dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, la ricerca e la verifica dell'Esercizio di fatto di mansioni superiori nel campo del rapporto di lavoro subordinato sono attività che il giudice deve compiere ove manchi un formale conferimento di qualifica superiore; mentre, ove tale titolo esiste, ogni indagine volta alla ricerca del concreto ed effettivo Esercizio di mansioni superiori è del tutto ultronea, poiché il meccanismo garantistico dell'art. 2103 cod. civ. è ispirato al principio della corrispondenza tra mansioni e qualifica. (V 313/81, mass n 410754; (V 1932/70, mass n 347950; (V 437/69, mass n 338504; (Conf 3579/81, mass n 414190).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)