Sez. L, Sentenza n. 873 del 01/02/1983 (Rv. 425626 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CONTRATTO DI AGENZIA E CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE - CRITERI - OBBLIGO DI DARE ESECUZIONE ALLE ISTRUZIONI RICEVUTE O ALLE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL LAVORO - ELEMENTO DISCRIMINANTE - ESCLUSIONE.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CONTRATTO DI AGENZIA E CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE - CRITERI - OBBLIGO DI DARE ESECUZIONE ALLE ISTRUZIONI RICEVUTE O ALLE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL LAVORO - ELEMENTO DISCRIMINANTE - ESCLUSIONE.*
Il contratto di lavoro subordinato si distingue dal contratto di Agenzia per l'assenza in quest'ultimo rispetto al primo degli elementi della subordinazione e dell'inserimento del prestatore dell'attività di lavoro nella organizzazione produttiva ed, inoltre, per l'assunzione del rischio del risultato utile della propria attività di lavoro da parte dell'agente, rischio che è invece assente nella prestazione di lavoro subordinato, mentre l'elemento costituito dall'Obbligo di dare esecuzione alle "istruzioni ricevute", nel contratto di Agenzia (art. 1746 cod. civ.) o alle "Disposizioni per l'esecuzione del lavoro", nel contratto di lavoro (art. 2104 cod. civ.) è sostanzialmente comune nei due rapporti, in quanto lo sviluppo delle tecniche di mercato hanno finito col determinare una sempre maggiore ingerenza del preponente sulle modalità di esecuzione della prestazione dello agente, attenuando l'autonomia di quest'ultimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1746, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)