Sez. L, Sentenza n. 5301 del 28/08/1986 (Rv. 447873 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE DAL LAVORO AUTONOMO - RISCHIO ECONOMICO DELL'IMPRESA E RISCHIO CONTRATTUALE - A CARICO DEL LAVORATORE SUBORDINATO - ESCLUSIONE - INCLUSIONE NELLA SFERA ECONOMICO-GIURIDICA DEL DATORE DI LAVORO - RESPONSABILITÀ DEL LAVORATORE SUBORDINATO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE DAL LAVORO AUTONOMO - RISCHIO ECONOMICO DELL'IMPRESA E RISCHIO CONTRATTUALE - A CARICO DEL LAVORATORE SUBORDINATO - ESCLUSIONE - INCLUSIONE NELLA SFERA ECONOMICO-GIURIDICA DEL DATORE DI LAVORO - RESPONSABILITÀ DEL LAVORATORE SUBORDINATO - LIMITI.*
L'elemento essenziale che caratterizza la prestazione di lavoro subordinato secondo la definizione dell'art. 2094 cod. civ., differenziandola da altre figure di attività lavorative, è costituito dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa in funzione collaborativa subordinata. Ne discende l'esclusione - per il lavoratore subordinato come tale (salva cioè l'eventuale coesistenza nello stesso soggetto di altre compatibili posizioni di cointeressenza nell'impresa) del rischio imprenditoriale da una parte e del rischio contrattuale dall'altra, nel senso, sotto tale ultimo profilo, che egli non risponde del "risultato" produttivo della sua attività, ma solo della correttezza della sua condotta collaborativa secondo legge e contratto. (V 648/86, mass n 444215; (V 873/83, mass n 425626; (V 5210/78, mass n 394963; (V 1432/71, mass n 351713).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)