Sez. 5, Sentenza n. 627 del 18/01/2012 (Rv. 621368 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Rifiuti degli imballaggi terziari e secondari - Regime giuridico applicabile - Disciplina dei rifiuti speciali ex art. 62 d.lgs. n. 507 del 1993 - Configurabilità - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di TARSU, i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari, per i quali non sia stata attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati ai rifiuti solidi urbani, ma sono assoggettati ad una speciale disciplina che prevede il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, con la conseguenza che i regolamenti comunali che abbiano proceduto ad una tale assimilazione, vanno disapplicati, "in parte qua", dal giudice tributario. Ciò non comporta, però, che tali categorie di rifiuti siano esenti dal tributo, dovendosi applicare ad esse la disciplina per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per cui potranno essere escluse dalla superficie imponibile quelle parti dell'immobile nelle quali il contribuente provi essere esclusivamente prodotti gli imballaggi medesimi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)