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Sez. 1, Sentenza n. 1244 del 09/06/1983 Cc. (dep. 06/07/1983) Rv. 159771 - 01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - RISULTANZE DIBATTIMENTALI IN ORDINE ALLA CIRCOSTANZA CHE ALTRE PERSONE, ESTRANEE AL PROCESSO, DEBBANO RISPONDERE DELLO STESSO FATTO IN CONCORSO CON L'IMPUTATO - REGRESSIONE DEL PROCESSO IN ISTRUTTORIA - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159771-01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - RISULTANZE DIBATTIMENTALI IN ORDINE ALLA CIRCOSTANZA CHE ALTRE PERSONE, ESTRANEE AL PROCESSO, DEBBANO RISPONDERE DELLO STESSO FATTO IN CONCORSO CON L'IMPUTATO - REGRESSIONE DEL PROCESSO IN ISTRUTTORIA - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*

Non è applicabile il capoverso dell'art. 477 cod. proc. pen. per il caso in cui altre persone debbano rispondere, in concorso dell'imputato, dello stesso fatto, non potendo il giudice rifiutarsi di definire il giudizio nei confronti di quell'imputato ritualmente sottoposto alla sua cognizione. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è giudicato illegittimo il regresso del processo in istruttoria, disposto dal giudice di merito, precisandosi che del pari sarebbe inapplicabile il disposto del citato art. 477 cod. proc. pen. allorquando un imputato, tratto a giudizio come unico autore di reato colposo, venga poi ritenuto responsabile a titolo di concorso: in tal caso, si è detto, non si ha immutazione dell'accusa, e quindi il giudice ben può affermare la responsabilità al ritenuto titolo di concorso di colpa con altro soggetto, ancorché estraneo al processo, senza necessità di reinvestitura del P.m. ai sensi del capoverso dello art. 477 cod. proc. pen.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)