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Sez. U, Sentenza n. 2968 del 10/11/1973 (Rv. 366629 - 01)

GUERRA - RISARCIMENTO DEI DANNI DI GUERRA - PROCEDURA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE - ANNULLAMENTO D'UFFICIO - IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO PER VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE - INTERESSE LEGITTIMO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1973-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366629-01

GUERRA - RISARCIMENTO DEI DANNI DI GUERRA - PROCEDURA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE - ANNULLAMENTO D'UFFICIO - IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO PER VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE - INTERESSE LEGITTIMO - CONFIGURABILITA.*

Il soggetto che impugna innanzi al consiglio di stato - per violazione di legge ed eccesso di potere - il provvedimento di annullamento di ufficio del decreto concessivo dell'indennizzo per danni di guerra e di recupero della somma corrispostagli a tale titolo deduce una situazione soggettiva che consente di ipotizzare una tutela in termini di interesse legittimo. La vigente legislazione sui danni di guerra riconosce, infatti, al danneggiato un interesse legittimo al conseguimento dell'indennizzo, tutelabile in Sede amministrativa e davanti agli organi della giustizia amministrativa. (V 128/69, mass n 338020; 424/68, mass n 331430).*

Riferimenti normativi: Legge 03/03/1934 num. 383 art. 6, Legge 27/12/1953 num. 968 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)