Sez. 1, Sentenza n. 424 del 09/02/1968 (Rv. 331430 - 01)
GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - INDENNITA E CONTRIBUTI - IN GENERE -INDENNIZZO O CONTRIBUTO DI RICOSTRUZIONE- POSIZIONE SOGGETTIVA DEL PRIVATO - INTERESSE LEGITTIMO - TUTELABILITA DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - INDENNITA E CONTRIBUTI - IN GENERE -INDENNIZZO O CONTRIBUTO DI RICOSTRUZIONE- POSIZIONE SOGGETTIVA DEL PRIVATO - INTERESSE LEGITTIMO - TUTELABILITA DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
In base alla legislazione sui danni di guerra, il privato non puo vantare in nessun caso diritti soggettivi nei confronti della pa, sia riguardo alla concessione, sia riguardo alla misura dell'indennizzo o del contributo di ricostruzione, ma soltanto interessi legittimi, tutelabili esclusivamente in Sede amministrativa, davanti agli organi della giustizia amministrativa. (Conf. Alle sent. N. 2183-67, massima n. 329340 n.2490-65).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1953 num. 968 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)