Sez. U, Sentenza n. 128 del 20/01/1969 (Rv. 338020 - 01)
GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - INDENNITA E CONTRIBUTI - IN GENERE - DEFINITIVO PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE INTERESSE LEGITTIMO DEL PRIVATO - SODDISFACIMENTO - CONSEGUIMENTO DI MAGGIORE INDENNIZZO - INTERESSE DI FATTO - ANNULLAMENTO O REVOCA D'UFFICIO DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INTERESSE LEGITTIMO DEL PRIVATO - CONTENUTO - DIFFERENZE.*
GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - INDENNITA E CONTRIBUTI - IN GENERE - DEFINITIVO PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE INTERESSE LEGITTIMO DEL PRIVATO - SODDISFACIMENTO - CONSEGUIMENTO DI MAGGIORE INDENNIZZO - INTERESSE DI FATTO - ANNULLAMENTO O REVOCA D'UFFICIO DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INTERESSE LEGITTIMO DEL PRIVATO - CONTENUTO - DIFFERENZE.*
Intervenuto un provvedimento amministrativo di liquidazione di danni di guerra e divenuto detto provvedimento definitivo per mancata impugnazione, l'interesse legittimo del privato alla liquidazione e soddisfatto e l'interesse dello stesso a conseguire un maggiore indennizzo e di mero fatto e, quindi, privo di tutela dinanzi agli organi di giustizia amministrativa. Tuttavia, per l'immanenza del potere di auto-tutela, la pa puo sempre provvedere, con assoluta discrezionalita, all'annullamento o alla revoca del provvedimento di liquidazione divenuto definitivo. L'Esercizio di siffatto potere riapre, sia pure per volonta discrezionale della pa, il procedimento di liquidazione e fa risorgere l'interesse legittimo del privato alla liquidazione. Siffatto interesse, a seconda del modo con cui l'autotutela si e esplicata, ha diverso contenuto e cioe o il mantenimento della precedente liquidazione o una liquidazione piu ampia e completa. (V 2183-67, massima n 329340 1314-67, massima n 327864 2693-66 massima n 325127 1846-66).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1953 num. 968 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)