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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 555 del 1989

Decisione
decisa il 1989-11-30, depositata il 1989-12-14
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:555
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14363

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Contributi assicurativi
  • Convenzioni 'ex' art. 16, comma terzo, della legge n. 845 del 1978
  • Predeterminazione da parte dello stato del relativo contenuto
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
La mancata conversione, entro il termine di sessanta giorni, del decreto legge impugnato, rende manifestamente inammissibile la sollevata questione di legittimità costituzionale. (Manifesta inammissibilità delle questioni concernenti l'art. 6, d.l. 29 maggio 1989 n. 196, impugnato dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 125, anche in relazione all'art. 5, Cost.; dalle Regioni Emilia Romagna e Umbria in riferimento agli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 Cost. e dalle Regioni Lombardia e Piemonte, in riferimento agli artt. 24, 77, 81, 101, 113, 117, 118 e 119 Cost.). - O.n. 447/1989.

Norme impugnate

  • art. 6 d.l. 29 maggio 1989, n. 196

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 29 maggio 1989 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) promossi con ricorsi delle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Lombardia e Piemonte, notificati il 27 e il 28 giugno 1986, depositati in cancelleria il 4, il 6 e l'8 luglio 1989 ed iscritti ai nn. 58, 59, 60, 62 e 63 del registro ricorsi 1989; Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Enzo Cheli;
punto 1
Ritenuto che la Regione Veneto, con ricorso notificato il 27 giugno 1989 e depositato il 4 luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) per violazione degli artt. 117, 118, 119 e 125, anche in relazione all'art. 5, della Costituzione; che le Regioni Emilia-Romagna e Umbria, con ricorsi notificati il 27 giugno 1989 e depositati il 6 luglio 1989, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 6 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196 per violazione degli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione; che le Regioni Lombardia e Piemonte, con ricorsi notificati il 28 giugno 1989 e depositati l'8 luglio 1989, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 6 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196 per violazione degli artt. 24, 77, 81, 101, 113, 117, 118 e 119 della Costituzione; che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per il rigetto dei ricorsi;
punto 2
Considerato che i cinque ricorsi, proposti contro lo stesso art. 6 del decreto-legge 29 maggio 1989, n.196, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente; che il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176, serie generale, del 29 luglio 1989; che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: ord. n.447 del 1989), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n.87 e gli artt. 25 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Veneto, per violazione degli artt. 117, 118, 119 e 125, anche in relazione all'art. 5, della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria, per violazione degli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione e dalle Regioni Lombardia e Piemonte, per violazione degli artt. 24, 77, 81, 101, 113, 117, 118 e 119 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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