Sez. L, Sentenza n. 1314 del 15/02/1985 (Rv. 439396 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE - CONTRATTO POSTCORPORATIVO NON EFFICACE "ERGA OMNES" - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE - DENUNCIABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE - CONTRATTO POSTCORPORATIVO NON EFFICACE "ERGA OMNES" - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE - DENUNCIABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
La violazione e la falsa applicazione, da parte del giudice del merito, delle clausole dei contratti collettivi postcorporativi, non resi efficaci erga omnes e aventi, quindi, efficacia privatistica, sono denunciabili in Sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione delle regole di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., sull'interpretazione dei contratti, nonché per quanto attiene alla sufficienza e all'intrinseca razionalità della motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che, alla stregua della disposizione dei contratti collettivi per i dipendenti delle aziende acquedottistiche municipalizzate del 26 luglio 1972 e del 31 gennaio 1975, l'attività del controllore e verificatore delle utenze a bocca tarata non fosse equiparabile a quella del semplice letturista di contatori e rientrasse invece tra i lavori di livello esecutivo comportanti l'inquadramento nel quinto gruppo contrattuale). (Conf 1240/83, mass n 426024; (Conf 2869/80, mass n 406615).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 26/07/1972, Contr. Coll. 31/01/1975
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)