Sez. L, Sentenza n. 1240 del 18/02/1983 (Rv. 426024 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro è censurabile in Sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo della corretta applicazione da parte del giudice del merito dei canoni ermeneutici sanciti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., nonché per quanto attiene alla intrinseca razionalità della motivazione. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto che il giudice del merito aveva correttamente interpretato l'art. 9 del C.C.n.L. 1 settembre 1973 per gli addetti all'industria del legno e del sughero, che non prevede alcun compenso aggiuntivo per le trasferte, nel senso che non fosse applicabile alle trasferte o missioni all'estero, le quali comportano necessariamente un corrispettivo più o meno commisurato al disagio cui va incontro il lavoratore fuori del suo Paese d'origine, e che le trasferte all'estero non dovessero ritenersi obbligatorie in base al citato patto collettivo. (Conf 4508/82, mass n 422488; (Conf 2869/80, mass n 406615).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 01/09/1973 num. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)