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Sez. L, Sentenza n. 10128 del 13/10/1998 (Rv. 519669 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Inosservanza degli adempimenti prescritti per l'assunzione al lavoro di uno straniero - Nullità del rapporto per illiceità dell'oggetto o della causa contrattuale - Esclusione - Effetti previsti dall'art. 2126 cod. civ. sulle prestazioni lavorative di fatto - Operatività - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge n. 943 del 1986 sul collocamento dei lavoratori extracomunitari.
Stato
decisa il 1998-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519669-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE

Anche prima del 1 giugno 1987 (ossia prima dell'entrata in vigore della legge n. 943 del 1986, recante la normativa sui lavoratori extracomunitari ed in particolare la disciplina della procedura amministrativa di avviamento al lavoro) l'inosservanza degli adempimenti prescritti per l'assunzione al lavoro di uno straniero non impediva che da parte di cittadini stranieri "da regolarizzare" fossero rese prestazioni di lavoro subordinato, le quali - non ricorrendo l'ipotesi di nullità del rapporto per illiceità dell'oggetto o della causa contrattuale (come può indirettamente desumersi dallo stesso art. 16 della citata legge n. 943 del 1986, che espressamente considera l'ipotesi dell'impiego irregolare di lavoratori stranieri) - producevano comunque gli effetti previsti dall'art. 2126 cod. civ. e quindi il lavoratore aveva diritto alla prestazione retributiva (e ad ogni altra prestazione prevista dal contratto e connessa con l'instaurazione del rapporto) per tutto il tempo in cui la prestazione lavorativa fosse stata concretamente e realmente effettuata.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1986 num. 943 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)