Sez. L, Sentenza n. 9407 del 11/07/2001 (Rv. 548090 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Lavoratori stranieri (extracomunitari) - Scadenza del permesso di lavoro o di soggiorno - Divieto per il datore di lavoro di "occupare" il lavoratore - Conseguenze - Impossibilità della prestazione di lavoro - Sospensione di ogni effetto giuridico ed economico del rapporto - Configurabilità - Risoluzione di diritto - Insussistenza - Disciplina in ordine al giustificato motivo di licenziamento - Applicabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
La scadenza del permesso di lavoro o di soggiorno determina l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (o una situazione alla stessa assimilabile), in relazione al divieto per il datore di lavoro di occupare alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari sprovvisti di autorizzazione al lavoro (art. 12, comma secondo, legge 30 dicembre 1986 n. 943), oppure privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato (art. 22, comma decimo, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286), divieto che non osta alla mera pendenza del rapporto di lavoro, ma ne preclude l'esecuzione. Detta impossibilità, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza per altri casi di impossibilità della prestazione lavorativa, non determina la risoluzione di diritto del rapporto, ma la sua sospensione ad ogni effetto economico e giuridico, e può costituire giustificato motivo di licenziamento ex art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604 (restando escluso il diritto alla retribuzione durante il periodo di preavviso, nel perdurare della mancata prestazione).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1986 num. 943 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1258, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)