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Sez. 3, Sentenza n. 171 del 20/01/1976 (Rv. 378825 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA PER LO ULTERIORE CORSO DEL PROCESSO - INIMPUGNABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378825-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA PER LO ULTERIORE CORSO DEL PROCESSO - INIMPUGNABILITA - CONDIZIONI.*

L'ordinanza con la quale il giudice, rilevata l'insussistenza di elementi idonei a provocare una pronuncia di incompetenza, dispone per l'ulteriore corso del processo, esprime sostanzialmente la volonta di rinviare la decisione sulla Competenza alla decisione del merito della controversia. Tale provvedimento, per il suo carattere non definitivo e non irrevocabile, non ha natura di sentenza sulla Competenza e non puo essere impugnato con il regolamento necessario di Competenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)