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Sez. L, Sentenza n. 5605 del 26/10/1982 (Rv. 423361 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE "ALLO STATO DEGLI ATTI" DELL'ECCEZIONE D'INCOMPETENZA CON RISERVA DI RIESAME DELLA QUESTIONE ALL'ESITO DELLA ISTRUTTORIA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423361-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE "ALLO STATO DEGLI ATTI" DELL'ECCEZIONE D'INCOMPETENZA CON RISERVA DI RIESAME DELLA QUESTIONE ALL'ESITO DELLA ISTRUTTORIA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*

Il provvedimento con cui il giudice respinge "allo stato degli Atti" l'eccezione d'incompetenza (per materia), riservandosi di riesaminare la questione all'esito dell'istruttoria, non è impugnabile con regolamento di Competenza, difettando di carattere decisorio sul punto ed avendo, invece, natura meramente ordinatoria ed interlocutoria. (Conf 1139/81, mass n 411700; (Conf 276/77, mass n 383805; (Conf 1087/76, mass n 379761; (Conf 171/76, mass n 378825).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 427

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)