Sez. 1, Sentenza n. 5631 del 09/06/1990 (Rv. 467621 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE - DECORRENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE - DECORRENZA.*
In ipotesi di morte del coniuge obbligato alla somministrazione dell'assegno di divorzio, l'attribuzione, in favore dell'avente diritto a tale assegno, di tutta o parte della pensione di reversibilità, pure in Mancanza di coniuge superstite, è prevista, in via innovativa, dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436, il quale ha modificato l'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898. Detta attribuzione, pertanto, non può decorrere da data anteriore all'entrata in vigore della citata legge del 1978, e, nel rispetto di tale limite, va disposta a partire dal momento dell'insorgenza del diritto a pensione (quindi, nel caso di dipendente civile o militare dello stato, dal giorno successivo al decesso), senza che rilevi la diversa data in cui sia stata presentata la domanda amministrativa o promosso il giudizio. (V 3092/89, mass n 463219; (V 7613/86, mass n 449629).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 19, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)