Sez. 1, Sentenza n. 7613 del 17/12/1986 (Rv. 449629 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - MORTE DELL'OBBLIGATO SENZA CONIUGE SUPERSTITE - ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ CHE SAREBBE SPETTATA AL CONIUGE SUPERSTITE - DECORRENZA - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - OBBLIGATORIETÀ - MANCANZA DI CONTESTAZIONI DA PARTE DELL'ENTE ASSICURATORE - EFFETTI - TRADUZIONE DELLA DECORRENZA MASSIMA IN NORMALE - CONDIZIONI - RICHIESTA DELLA PARTE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - MORTE DELL'OBBLIGATO SENZA CONIUGE SUPERSTITE - ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ CHE SAREBBE SPETTATA AL CONIUGE SUPERSTITE - DECORRENZA - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - OBBLIGATORIETÀ - MANCANZA DI CONTESTAZIONI DA PARTE DELL'ENTE ASSICURATORE - EFFETTI - TRADUZIONE DELLA DECORRENZA MASSIMA IN NORMALE - CONDIZIONI - RICHIESTA DELLA PARTE.*
Nel caso di morte dell'obbligato alla somministrazione dell'assegno di divorzio, senza lasciare coniuge superstite, l'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (nel testo fissato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436), il quale consente che la pensione di reversibilità, che sarebbe spettata a detto coniuge superstite, venga attribuita al coniuge nei cui confronti è stato pronunciato il divorzio, va inteso nel senso che tale attribuzione, ove disposta, spiega effetti retroattivi a partire dal momento del verificarsi dei relativi presupposti (condizioni economiche del beneficiario, Mancanza di altri aventi diritto al trattamento pensionistico), nei limiti della decorrenza massima costituita dalla data dell'insorgenza del diritto a pensione di riversibilità, secondo la normativa previdenziale in proposito applicabile (nella specie, trattandosi di pensione d'Invalidità, il primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato). Peraltro, in difetto di contestazioni in proposito da parte dell'ente assicuratore, la suddetta decorrenza massima viene a tradursi in decorrenza normale, sempreché richiesta dalla parte istante, dovendo ritenersi implicito, nella pronuncia di attribuzione del trattamento pensionistico, senza necessità di specifici accertamenti e statuizioni in proposito, il riconoscimento della coincidenza della nascita del diritto alla pensione di riversibilità con la situazione giustificativa dell'attribuzione del diritto stesso al beneficiario dell'assegno di divorzio. (V 4766/86, mass n 447472; (V 3583/84, mass n 435576; (V 7238/83, mass n 431836; (V 652/83, mass n 425399).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)