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Sez. 1, Sentenza n. 3092 del 24/06/1989 (Rv. 463219 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE - DECORRENZA - PEREQUAZIONE AUTOMATICA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463219-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE - DECORRENZA - PEREQUAZIONE AUTOMATICA - SUSSISTENZA.*

Il diritto del coniuge divorziato a ricevere in tutto od in parte la pensione di reversibilità, che sarebbe spettata o spetta al coniuge superstite, deve essere attribuito dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato, e beneficia della perequazione automatica del trattamento pensionistico, anche prima delle innovazioni introdotte dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, atteso che il diritto medesimo, ai sensi e nel vigore dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (come sostituito dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436), pur non avendo natura di credito pensionistico (riconosciutagli invece da detto art. 13 della legge n. 74 del 1987), è allo stesso equiparabile, ai fini indicati. (V 4885/87, mass n 453503; (V 7613/86, mass n 449629).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)