Sez. L, Sentenza n. 235 del 21/01/1985 (Rv. 438463 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - IN GENERE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - LAVORATORE ELETTO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E COMPONENTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE IN QUALITÀ DI ASSESSORE - DIRITTO DI ASSENTARSI DAL LAVORO SENZA DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - IN GENERE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - LAVORATORE ELETTO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E COMPONENTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE IN QUALITÀ DI ASSESSORE - DIRITTO DI ASSENTARSI DAL LAVORO SENZA DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - LIMITI.*
Nei confronti del lavoratore eletto alla carica di consigliere comunale, ed inoltre componente della giunta municipale in qualità di assessore, il diritto di assentarsi dal lavoro senza decurtazione della retribuzione va riconosciuto, ai sensi dell'art. 32 primo comma dello statuto dei lavoratori, solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato di consigliere, e non anche, pertanto, in relazione ai compiti assolti nell'ambito di detta giunta (sia che essa eserciti funzioni proprie, o funzioni delegate, o funzioni del consiglio per ragioni di urgenza), tenuto conto del carattere eccezionale di detta norma, non suscettibile di interpretazione estensiva od analogica, nonché del raffronto di essa con la disposizione del secondo comma del medesimo articolo, che accorda agli assessori comunali il diritto a permessi "non retribuiti". (V 3770/82, mass n 421729; (V Corte cost. 193/81).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)