Sez. L, Sentenza n. 5678 del 26/06/1987 (Rv. 454129 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - IN GENERE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - LAVORATORE ELETTO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE O PROVINCIALE - DIRITTO DI ASSENTARSI DAL LAVORO SENZA DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - IN GENERE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - LAVORATORE ELETTO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE O PROVINCIALE - DIRITTO DI ASSENTARSI DAL LAVORO SENZA DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - LIMITI.*
A norma dell'art. 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, dettato in attuazione dei principi di cui al primo ed al terzo comma dell'art. 51 della Costituzione, il diritto del lavoratore eletto alla carica di consigliere comunale o provinciale di assentarsi dal servizio senza alcuna decurtazione della retribuzione è previsto solo per il tempo strettamente necessario per le attività essenziali all'espletamento del mandato, consistenti soltanto nell'effettiva partecipazione ai compiti istituzionali del consiglio, ossia alle adunanze assembleari dei consigli comunali o provinciali e perciò non anche per il tempo che il singolo consigliere impiega in attività, quali quella di partecipazione alle sedute di commissioni, benché ufficialmente verbalizzate, ancorché le commissioni suddette assolvano ad una funzione preparatoria e strumentale. (V 235/85, mass n 438463).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)