Sez. L, Sentenza n. 3770 del 19/06/1982 (Rv. 421729 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI - LAVORATORE ELETTO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE O PROVINCIALE - DIRITTO AD ASSENTARSI DAL LAVORO SENZA PERDITA DI RETRIBUZIONE - CONDIZIONI - ATTIVITÀ DI STUDIO E DI PREPARAZIONE DEGLI INTERVENTI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI - LAVORATORE ELETTO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE O PROVINCIALE - DIRITTO AD ASSENTARSI DAL LAVORO SENZA PERDITA DI RETRIBUZIONE - CONDIZIONI - ATTIVITÀ DI STUDIO E DI PREPARAZIONE DEGLI INTERVENTI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
A norma dell'art. 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, dettato in attuazione dei principi di cui al primo e al terzo comma dell'art. 51 della Costituzione, il diritto del lavoratore, eletto alla carica di consigliere comunale (o provinciale), di assentarsi dal servizio, senza alcuna decurtazione della retribuzione, è previsto solo "per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato", e non anche, perciò, per il tempo che il singolo consigliere impiega in attività (come quelle di studio e di preparazione degli interventi) non consistenti nell'effettiva partecipazione ai compiti istituzionali del consiglio, cioè alle adunanze, ancorché a tali compiti si ricolleghino in funzione preparatoria e strumentale. (V 193/81, Corte cost.; (Conf 1635/79, mass n 397981).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 51, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)