Sez. 1, Ordinanza n. 10334 del 16/07/2002 (Rv. 555832 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE | Giudizio civile di danno promosso dal curatore fallimentare verso società di revisione dei bilanci della società fallita - Chiamata in garanzia degli ex amministratori della società fallita - Pendenza di azione di responsabilità verso gli stessi esercitata dalla curatela in sede penale - Obbligo di sospensione - Sussistenza - Esclusione.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE
Nel giudizio civile avente ad oggetto l'azione esperita dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti della società di revisione, per il risarcimento del danno derivante dalla omessa relazione circa le irregolarità commesse dagli ex amministratori, nel quale la convenuta chiami a sua volta in garanzia gli ex amministratori della società fallita, non ricorre obbligo di sospensione - né ai sensi dell'art. 75, terzo comma, cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. - per la contemporanea pendenza di azione di responsabilità civile proposta dalla curatela nel giudizio penale contro gli stessi ex amministratori, attesa la diversità, anche soggettiva, dei rapporti dedotti nei due giudizi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 3, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 211, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)