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Sez. 1, Sentenza n. 8236 del 16/06/2000 (Rv. 537694 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Fondamento e condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537694-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Ai fini della sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ. non è sufficiente che fra due liti sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessaria l'obiettiva esistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica, il quale ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, l'accertamento del quale debba avvenire con efficacia di cosa giudicata (nella specie la S.C. ha escluso ai fini della sospensione necessaria ex art. 295 cod.proc.civ., che la definizione dell'azione sociale di responsabilità promossa contro l'amministratore di una società di capitali ex art. 2393 cod. proc. civ. costituisca l'antecedente logico-giuridico, nel senso precisato in massima, dell'impugnazione ai sensi del secondo comma dell'art. 2373 cod.civ. della deliberazione adottata con il voto determinante del socio nei cui confronti era stata promossa l'azione di responsabilità sull'assunto dell'esistenza di un conflitto di interessi con la società, stante la diversità dei presupposti e delle finalità delle due distinte azioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2373, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)