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Sez. 1, Ordinanza n. 1812 del 28/01/2005 (Rv. 579292 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE | Sospensione necessaria - Presupposti - Proposizione della domanda civile in sede penale - Identità di materia e partecipazione al giudizio penale delle parti del giudizio civile - Conseguenze in tema di azione di responsabilità ex art. 146 legge fall.
Stato
decisa il 2005-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579292-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE

Dalla disciplina stabilita dal nuovo codice di procedura penale si ricava che la sospensione del processo civile può essere disposta in limitate ipotesi e, nel caso in cui il danneggiato si sia costituito P.C. nel processo penale, soltanto qualora sussista identità della materia oggetto dei giudizi civile e penale; pertanto, difettano i presupposti per la sospensione del giudizio civile avente ad oggetto l'azione di responsabilità proposta dal curatore fallimentare nei confronti dell'amministratore di una società di capitali sottoposta a fallimento, ai sensi degli artt. 146, legge fall. 2392, 2393 e 2394, cod.civ., qualora il curatore fallimentare si sia costituito P.C. nel giudizio penale a carico di detto amministratore per falso in bilancio, in quanto l'azione promossa in sede civile è fondata su fatti diversi da quelli oggetto del processo penale, essendo diretta a far valere la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale dell'amministratore, rispettivamente, derivante dagli inadempimenti dei doveri nei confronti della società e dall'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 75, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)