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Sez. 1, Sentenza n. 9912 del 24/04/2007 (Rv. 597005 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Credito ammesso in via definitiva al passivo fallimentare - Opposizione in compensazione di credito fatto valere dal curatore - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597005-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

Il titolare di un credito ammesso in via definitiva al passivo fallimentare contenuto in giudizio dal curatore per il pagamento di un credito dovuto all'imprenditore insolvente, può opporre in compensazione, fino a concorrenza, il proprio credito, senza che gli si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione, quale automatica conseguenza della domanda di ammissione al passivo, o l'efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione al passivo in via definitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)